Art. 5. Sostituzione dell'art. 35 1. L'art. 35 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Alloggi in amministrazione condominiale). - 1. Gli enti gestori di stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprieta' di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui diventa obbligatoria, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio. 2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalita' statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio. 3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica: a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico; b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico".