Art. 5.
                      Sostituzione dell'art. 35
    1.  L'art.  35 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 35 (Alloggi in amministrazione condominiale). - 1. Gli enti
gestori  di  stabili  di  edilizia residenziale pubblica nei quali vi
siano  alloggi  di  proprieta'  di  privati possono, con l'assenso di
questi  ultimi,  continuare la gestione degli stabili fino al momento
in  cui  diventa  obbligatoria,  ai  sensi  dell'art. 1129 del codice
civile, la nomina dell'amministratore di condominio.
      2.  Negli  stabili  di  cui al comma 1, gli enti gestori, nella
persona  del  proprio  legale rappresentante e compatibilmente con le
proprie  finalita'  statutarie,  possono,  se nominati dall'assemblea
condominiale  ai  sensi dell'art. 1129 del codice civile, svolgere le
funzioni di amministratore di condominio.
      3.  Negli  stabili  di  cui  al  comma 1, nei quali l'assemblea
condominiale  abbia  proceduto  alla  nomina  dell'amministratore del
condominio  ai  sensi dell'art. 1129 del codice civile, gli inquilini
di edilizia residenziale pubblica:
      a)  pagano  direttamente  all'amministratore  del condominio le
spese  che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a
loro carico;
      b)  hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per
tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico".