Art. 6. Limiti di costo 1. Con proprio provvedimento la giunta regionale determina i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonche' i criteri di deroga ai massimali stessi. 2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e' intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.