Art. 6.
                           Limiti di costo
    1.  Con  proprio  provvedimento  la  giunta regionale determina i
costi  massimi  ammissibili  per  la  realizzazione  di interventi di
edilizia  residenziale  pubblica,  nonche'  i  criteri  di  deroga ai
massimali stessi.
    2.  I  costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi
costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non e' intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.