(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Basilicata n. 4
                        del 20 gennaio 2000)
                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge
11 agosto  1991,  n. 266, riconosce il volontariato quale espressione
di   partecipazione,   pluralismo,   sussidiarieta'  e  solidarieta';
promuove le condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone
l'autonomia,  per il conseguimento di finalita' di carattere sociale,
civile, e culturale.
    2.  Le  finalita' di carattere sociale, civile e culturale di cui
al precedente comma, vengono cosi' individuate:
      a) le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel
campo  degli  interventi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari, con
particolare  riferimento  sia  allo sviluppo di una cultura solidale,
sia  ad interventi nelle fasce del bisogno sociale cosi' come esso si
concretizza  nelle  sue  manifestazioni  tradizionali  ma anche nelle
forme  piu'  moderne  di  malattia,  disagio,  poverta', diversita' e
marginalita';
      b) le finalita' di carattere civile sono:
        quelle  relative  al miglioramento della qualita' della vita,
alla promozione dei diritti delle persone;
        quelle  relative  alla  previsione  e  alla prevenzione delle
varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione
civile e al soccorso delle popolazioni sinistrate;
        quelle  tese  alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente
nonche'  alla  protezione  del territorio da ogni forma di degrado ed
inquinamento  con  particolare  riguardo  a  quello urbano, boschivo,
costiero, fluviale e lacustre;
      c)  le  finalita'  di  carattere culturale sono quelle relative
alla  tutela  e  alla  valorizzazione  della  cultura, del patrimonio
storico-artistico  e  monumentale  nonche' alla promozione e sviluppo
delle attivita' ad esso connesse.
    3.  La  Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarieta' del
volontariato,  come  espressione  del terzo-settore "non-profit" e ne
incentiva   l'affermazione   sociale   quale   veicolo  valoriale  da
trasmettere alle giovani generazioni lucane.