Art. 10.
             Osservatorio regionale per il volontariato
    1.  E'  istituito l'osservatorio regionale per il volontariato al
fine  di  favorire  la  promozione  e  lo sviluppo delle attivita' di
volontariato nella regione.
    2. L'osservatorio regionale per il volontariato:
      a)  esprime  pareti  sui  criteri  generali  per la tenuta e la
gestione  del  Registro  regionale  (motivazioni espresse all'art. 3,
comma 9);
      b)  avanza  proposte alla giunta e ai consiglio regionale sulle
materie   che   interessano  le  attivita'  delle  organizzazioni  di
volontariato;
      c)  provvede  alla  diffusione della conoscenza delle attivita'
svolte dalle organizzazioni di volontariato;
      d) promuove ricerche e studi;
      e)   fornisce   ogni  utile  elemento  per  la  conoscenza,  la
promozione e lo sviluppo del volontariato;
      f)   promuove   e   sostiene  iniziative  di  formazione  e  di
aggiornamento del personale volontario;
      g)  indice  almeno  ogni  tre anni una conferenza regionale sul
volontariato  con  tutti  i  soggetti  istituzionali,  i gruppi e gli
operatori interessati;
      h)   propone   criteri,   esprime  pareri  e  formula  proposte
sull'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 13;
      i)  viene  obbligatoriamente  convocato  almeno  quattro  volte
l'anno.
    L'osservatorio  regionale  per  il  volontariato e' istituito con
decreto  del presidente della giunta regionale e rimane in carica per
la  durata  della legislatura nel corso della quale e' intervenuta la
nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo osservatorio.
    3. Esso e' composto:
      a)  dal  presidente  della  giunta  regionale o da un assessore
delegato, con funzioni di presidente;
      b)   da  due  consiglieri  regionali  designati  dal  consiglio
regionale;
      c)   da   un  rappresentante  dei  comuni  designato  dall'ANCI
regionale e da un rappresentante designato dall'UPI regionale;
      d)  da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
eletti dall'assemblea regionale del volontariato entro novanta giorni
dall'inizio della legislatura;
      e) da un dirigente generale della Regione nominato dalla giunta
regionale.
    4.  L'osservatorio  elegge un vice presidente tra i componenti di
cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.
    Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento.
    5.  Le  designazioni  dei componenti devono pervenire entro e non
oltre  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  presidente della giunta
regionale.
    Qualora  non  siano  pervenute  tutte le designazioni nel termine
indicato, l'osservatorio e' validamente costituito con la maggioranza
dei componenti.
    In   relazione   alle   materie   trattate  dall'osservatorio  il
presidente  dello  stesso puo' invitare funzionari regionali, tecnici
ed esperti.
    I  compiti  di  segreteria  sono  svolti  da  personale regionale
appositamente designato dalla giunta regionale.
    L'osservatorio si dota di un regolamento interno.