Art. 10. Osservatorio regionale per il volontariato 1. E' istituito l'osservatorio regionale per il volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attivita' di volontariato nella regione. 2. L'osservatorio regionale per il volontariato: a) esprime pareti sui criteri generali per la tenuta e la gestione del Registro regionale (motivazioni espresse all'art. 3, comma 9); b) avanza proposte alla giunta e ai consiglio regionale sulle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato; c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato; d) promuove ricerche e studi; e) fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e lo sviluppo del volontariato; f) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario; g) indice almeno ogni tre anni una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati; h) propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 13; i) viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l'anno. L'osservatorio regionale per il volontariato e' istituito con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo osservatorio. 3. Esso e' composto: a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, con funzioni di presidente; b) da due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale; c) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale e da un rappresentante designato dall'UPI regionale; d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti dall'assemblea regionale del volontariato entro novanta giorni dall'inizio della legislatura; e) da un dirigente generale della Regione nominato dalla giunta regionale. 4. L'osservatorio elegge un vice presidente tra i componenti di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 5. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, l'osservatorio e' validamente costituito con la maggioranza dei componenti. In relazione alle materie trattate dall'osservatorio il presidente dello stesso puo' invitare funzionari regionali, tecnici ed esperti. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla giunta regionale. L'osservatorio si dota di un regolamento interno.