Art. 11. Attivita' formativa 1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all'attivita' di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni iscritte al registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalita' proprie dei settori in cui opera il volontariato.