Art. 11.
                         Attivita' formativa
    1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all'attivita' di
formazione  e  di  aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni
iscritte  al  registro  regionale  e  prevede,  nell'ambito dei piani
annuali  di formazione professionale, la creazione, il sostegno ed il
rafforzamento delle professionalita' proprie dei settori in cui opera
il volontariato.