Art. 12. Mezzi e strutture 1. L'osservatorio regionale del volontariato di cui all'art. 10 ha la propria sede presso la presidenza della giunta regionale alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla presente legge. 2. I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione finanziaria.