Art. 12.
                          Mezzi e strutture
    1.  L'osservatorio  regionale del volontariato di cui all'art. 10
ha  la  propria sede presso la presidenza della giunta regionale alla
quale  compete  garantire  il  necessario supporto organizzativo e di
segreteria  per  l'espletamento  dei compiti e delle funzioni ad esso
affidate dalla presente legge.
    2. I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione
del  precedente  comma  1,  sono  a  carico  del  fondo  di dotazione
finanziaria.