Art. 13.
       Gestione del fondo per l'attuazione della legge-quadro
        sul volontariato e della relativa normativa regionale
    1.  La  Regione  Basilicata  interviene,  compatibilmente  con le
risorse  finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale in forma di contributo:
      a  sostegno  delle attivita' delle associazioni di volontariato
per  la  formazione  e  l'aggiornamento  dei  volontari  impegnati in
attivita' specifiche;
      a  sostegno  di progetti innovativi, presentati da associazioni
di  volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della
specificita' delle attivita' di volontariato nei vari settori;
      per  il  finanziamento  di  studi, indagini e ricerche proposti
dall'Osservatorio regionale per il volontariato.
    2.    La    giunta   regionale,   sulla   base   delle   proposte
dell'Osservatorio  regionale per il volontariato, definisce i criteri
e  le  modalita'  di  concessione  dei  contributi  alle associazioni
iscritte al registro regionale, nonche' il riparto degli stessi.