Art. 13. Gestione del fondo per l'attuazione della legge-quadro sul volontariato e della relativa normativa regionale 1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale in forma di contributo: a sostegno delle attivita' delle associazioni di volontariato per la formazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati in attivita' specifiche; a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificita' delle attivita' di volontariato nei vari settori; per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti dall'Osservatorio regionale per il volontariato. 2. La giunta regionale, sulla base delle proposte dell'Osservatorio regionale per il volontariato, definisce i criteri e le modalita' di concessione dei contributi alle associazioni iscritte al registro regionale, nonche' il riparto degli stessi.