Art. 14.
                          Beni e strutture
    1.  L'amministrazione  regionale  e  gli  enti  ad essa collegati
possono  mettere  a disposizione delle organizzazioni di volontariato
iscritte  al registro regionale, anche in comodato gratuito, servizi,
strutture   mobili  e  immobili  con  vincolo  di  destinazione  allo
svolgimento  delle  attivita' di volontariato, secondo i criteri e le
modalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge.