Art. 14. Beni e strutture 1. L'amministrazione regionale e gli enti ad essa collegati possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attivita' di volontariato, secondo i criteri e le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge.