Art. 15.
                          Norma transitoria
    1.  Dopo  l'entrata in vigore della presente legge e comunque non
oltre  trenta  giorni dalla pubblicazione, il presidente della giunta
regionale  convoca  le associazioni di volontariato iscritte a quella
data  al  registro  regionale  del  volontariato  di  cui  alla legge
regionale n. 38/1993.
    2.   Le  associazioni  convocate  istituiscono  autonomamente  la
assemblea regionale del volontariato, cosi' come previsto dall'art. 9
della presente legge.
    3.  Le  associazioni  di  volontariato  regolarmente  iscritte al
registro  regionale  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza.
    4.  L'insediamento dell'osservatorio avviene entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, secondo le
modalita',   le   rappresentanze  e  gli  strumenti  individuati  dal
precedente art. 10.