Art. 15. Norma transitoria 1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, il presidente della giunta regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella data al registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale n. 38/1993. 2. Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la assemblea regionale del volontariato, cosi' come previsto dall'art. 9 della presente legge. 3. Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza. 4. L'insediamento dell'osservatorio avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita', le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.