Art. 17. Norma finanziaria 1. Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1999 con le disponibilita', gia' previste per l'abrogata legge regionale 16 luglio 1993, n. 38, del capitolo n. 3260 che assume la nuova denominazione di "Fondo per l'attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato". Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarieta' degli interventi che riguardano piu' settori e materie le quali interagiscono con le funzioni dei diversi dipartimenti ed uffici della Regione Basilicata.