Art. 17.
                          Norma finanziaria
    1.  Alla  spesa connessa agli adempimenti della presente legge si
fara'  fronte per l'esercizio finanziario 1999 con le disponibilita',
gia'  previste  per l'abrogata legge regionale 16 luglio 1993, n. 38,
del  capitolo n. 3260 che assume la nuova denominazione di "Fondo per
l'attuazione  della  nuova legge per la promozione del volontariato".
Le  leggi  di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi
dei  relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarieta'
degli  interventi  che  riguardano  piu'  settori  e materie le quali
interagiscono  con  le  funzioni  dei  diversi dipartimenti ed uffici
della Regione Basilicata.