Art. 2. Organizzazioni di volontariato 1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991. 2. Piu' esplicitamente sono da considerarsi associazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto, un'attivita' di solidarieta' riconducibile alle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge.