Art. 2.
                   Organizzazioni di volontariato
    1.   Sono   considerate  organizzazioni  di  volontariato  quelle
individuate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991.
    2.  Piu'  esplicitamente  sono  da  considerarsi  associazioni di
volontariato  quegli  organismi liberamente costituiti e di qualunque
forma  giuridica  che  si avvalgono in modo determinante e prevalente
delle   prestazioni  personali,  volontarie  e  gratuite  dei  propri
aderenti,  al  fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto,
un'attivita'  di  solidarieta'  riconducibile  alle  finalita' di cui
all'art. 1 della presente legge.