Art. 3.
       Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
    1.  E'  istituito  il  registro regionale delle organizzazioni di
volontariato,  in attuazione dell'art. 6 della legge n. 266/91 diviso
nei settori sociali, civili e culturali.
    2.  L'iscrizione  al  registro  regionale delle organizzazioni di
volontariato,   consente  alle  organizzazioni  di  partecipare  alle
attivita'  dei  settori  di  appartenenza  collaborando,  secondo gli
istituti  previsti  dalla  presente  legge,  con  gli  enti pubblici,
permettendo, altresi', l'eventuale accesso ai contributi e la stipula
di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
    3.  Le  organizzazioni  di  volontariato  operanti nel territorio
regionale  in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge
n.  266/1991,  che  intendano  essere  iscritti al registro regionale
delle  organizzazioni  di  volontariato, devono presentare domanda al
presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti:
      a)  copia  dell'atto  costitutivo  e  statuto  o  accordo degli
aderenti dell'associazione;
      b)  descrizione  nominativa  dei soggetti che ricoprono cariche
associative;
      c) numero degli aderenti;
      d)  elenco  del  personale  subordinato o autonomo del quale si
avvale l'organizzazione;
      e)  elenco dei mezzi e delle strutture di proprieta' e/o in uso
da parte della organizzazione;
      f)  relazione  dettagliata  concernente  le  attivita' svolte e
descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.
    La  domanda  deve  indicare i settori di attivita' per i quali si
intende ottenere l'iscrizione.
    4.   L'iscrizione  al  registro  regionale  del  volontariato  e'
disposta  con  provvedimento  della giunta regionale che decide entro
sessanta  giorni  dalla data di assunzione a protocollo della domanda
completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.
    La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una
sola volta il decorso di tale termine.
    5.  Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui
al  comma  1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione
copia  del  bilancio  o in mancanza, del rendiconto economico nonche'
una  relazione  dettagliata  sull'attivita'  svolta  con  la relativa
documentazione  e  le eventuali variazioni alla documentazione di cui
al comma 3 lettere a), b) e c).
    6.  La giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui
al  precedente  comma  5,  dispone,  con  provvedimento  motivato, la
cancellazione  delle  organizzazioni che non abbiano ottemperato alle
prescrizioni  di  cui  al  comma 5 ovvero per le quali siano venuti a
mancare i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991.
    La  giunta  regionale  puo' disporre, anche su richiesta motivata
dell'osservatorio,  accertamenti sul funzionamento delle associazioni
iscritte al registro regionale, al fine di verificare il permanere di
tali   requisiti   e   l'effettivo   svolgimento   dell'attivita'  di
volontariato.
    7.  La  perdita  dei  requisiti  previsti  dalla  presente  legge
comporta la cancellazione dal registro.
    8.  Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge
n.  266/1991  la  giunta  regionale,  comunica alle organizzazioni di
volontariato   interessate   le  motivazioni  dell'eventuale  rifiuto
dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.
    9.  La  tenuta del registro e l'attivita' istruttoria finalizzata
alle  iscrizioni,  alle  conferme e alle cancellazioni e il periodico
aggiornamento sono affidati alla presidenza della giunta regionale.
    10.  La  Regione  pubblica  all'inizio  di  ogni anno il registro
aggiornato   delle  organizzazioni  di  volontariato  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione e ne invia copia all'Osservatorio nazionale
del volontariato.