Art. 3. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 266/91 diviso nei settori sociali, civili e culturali. 2. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle attivita' dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli istituti previsti dalla presente legge, con gli enti pubblici, permettendo, altresi', l'eventuale accesso ai contributi e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266/1991, che intendano essere iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti dell'associazione; b) descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative; c) numero degli aderenti; d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale l'organizzazione; e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprieta' e/o in uso da parte della organizzazione; f) relazione dettagliata concernente le attivita' svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare. La domanda deve indicare i settori di attivita' per i quali si intende ottenere l'iscrizione. 4. L'iscrizione al registro regionale del volontariato e' disposta con provvedimento della giunta regionale che decide entro sessanta giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3. La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. 5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonche' una relazione dettagliata sull'attivita' svolta con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c). 6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991. La giunta regionale puo' disporre, anche su richiesta motivata dell'osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle associazioni iscritte al registro regionale, al fine di verificare il permanere di tali requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato. 7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dal registro. 8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 266/1991 la giunta regionale, comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro. 9. La tenuta del registro e l'attivita' istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico aggiornamento sono affidati alla presidenza della giunta regionale. 10. La Regione pubblica all'inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato nel Bollettino ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio nazionale del volontariato.