Art. 4. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'infonnazione 1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante e' riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come disciplinato dall'art. 11 della legge n. 266/1991 e dalla vigente normativa regionale in materia.