Art. 4.
   Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'infonnazione
    1.   Per  un  corretto  esercizio  delle  funzioni  di  controllo
democratico  degli  atti  e di trasparenza dell'azione amministrativa
alle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel registro di cui
all'art.  3  ed  a  chiunque  vi  abbia  interesse  per  tutelare una
situazione  giuridicamente  rilevante  e'  riconosciuto il diritto di
accedere  alle  informazioni  ed  agli  atti  amministrativi nei modi
previsti  dal  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come
disciplinato  dall'art.  11  della  legge n. 266/1991 e dalla vigente
normativa regionale in materia.