Art. 5. C o n v e n z i o n i 1. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 266/1991, la Regione, gli enti strumentali regionali e gli enti locali, per la realizzazione di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino capacita' operativa e attitudine alle prestazioni richieste. 2. L'opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale puo' essere sussidiaria all'azione della Regione e degli enti ad essa collegati. 3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere: a) l'attivita' oggetto di convenzione e le modalita' di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l'integrazione fra le diverse azioni degli enti di cui al precedente comma 1, oltre che con le norme di funzionamento del settore; b) l'entita' delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attivita' in modo continuativo; c) l'entita' del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate strettamente connesse alla tipologia del progetto dell'intervento o del servizio oggetto della convenzione; d) l'impegno a svolgere con continuita' le prestazioni convenzionate; e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita'; f) le cause e le modalita' di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi; g) la precisa individuazione delle modalita' e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute; h) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purche' indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all'associazione di volontanato; i) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attivita' i cui oneri sono a carico dell'ente pubblico che stipula la convenzione; l) la durata del rapporto convenzionale; m) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. 4. La convenzione deve riservare all'ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneita' dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attivita' oggetto della convenzione. 5. L'ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attivita' di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati conccssi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili. 6. L'ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inidoneita' dell'organizzazione ai sensi del comma 4. 7. L'organizzazione di volontariato del settore protezione civile deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attivita' volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneita' fisica, nonche' professionale ove prescritta.