Art. 5.
                        C o n v e n z i o n i
    1.  Ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 266/1991,
la  Regione, gli enti strumentali regionali e gli enti locali, per la
realizzazione  di  progetti,  di  interventi  e  di  servizi, possono
stipulare  convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al
registro  regionale  da  almeno  sei  mesi,  che dimostrino capacita'
operativa e attitudine alle prestazioni richieste.
    2.   L'opera   fornita   dalle   organizzazioni  di  volontariato
rivestendo  una  riconosciuta  funzione  di  promozione e innovazione
sociale,  civile e culturale puo' essere sussidiaria all'azione della
Regione e degli enti ad essa collegati.
    3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:
      a)  l'attivita'  oggetto  di  convenzione  e  le  modalita'  di
svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e
l'integrazione  fra le diverse azioni degli enti di cui al precedente
comma 1, oltre che con le norme di funzionamento del settore;
      b)   l'entita'   delle  prestazioni  del  personale  volontario
necessario allo svolgimento dell'attivita' in modo continuativo;
      c)  l'entita' del contributo assegnato all'organizzazione per i
costi   di   gestione  e  per  le  spese  eventualmente  sostenute  e
documentate   strettamente   connesse  alla  tipologia  del  progetto
dell'intervento o del servizio oggetto della convenzione;
      d)   l'impegno   a  svolgere  con  continuita'  le  prestazioni
convenzionate;
      e)  le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualita';
      f)  le  cause e le modalita' di risoluzione della convenzione e
di revoca dei contributi;
      g)  la  precisa  individuazione  delle modalita' e dei tempi di
corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese
sostenute;
      h)  le  eventuali  prestazioni  specializzate  fornite da terzi
purche'  indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o
servizio  e  retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle
affidate in convenzione all'associazione di volontanato;
      i)  l'obbligo  della copertura assicurativa per responsabilita'
civile  verso  terzi  e  contro gli infortuni e le malattie, connessi
allo  svolgimento delle attivita' i cui oneri sono a carico dell'ente
pubblico che stipula la convenzione;
      l) la durata del rapporto convenzionale;
      m)  disposizioni  dirette a garantire il rispetto dei diritti e
della dignita' degli utenti.
    4.  La  convenzione deve riservare all'ente pubblico un potere di
sorveglianza   sulla   permanenza   delle   condizioni  di  idoneita'
dell'organizzazione,  sotto  il  profilo  delle  persone  e dei mezzi
necessari allo svolgimento dell'attivita' oggetto della convenzione.
    5.  L'ente  pubblico che stipula la convenzione, svolge attivita'
di   sorveglianza   sull'effettiva   realizzazione   dei  servizi  di
volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati
conccssi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.
    6.  L'ente  pubblico  dichiara  la  risoluzione della convenzione
quando   sia  constatata  l'inadempienza  delle  principali  clausole
contrattuali  o  l'inidoneita' dell'organizzazione ai sensi del comma
4.
    7. L'organizzazione di volontariato del settore protezione civile
deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le
attrezzature  occorrenti  ed  assicurare  che  i  soci  che  prestano
attivita'   volontaria  siano  provvisti  di  cognizioni  teoriche  e
pratiche  adeguate  ai  compiti  da  svolgere  e  siano sottoposti ad
accertamenti   di   idoneita'   fisica,   nonche'  professionale  ove
prescritta.