Art. 7.
        Criteri di priorita' nella stipula delle convenzioni
    1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie
delle   convenzioni,   la  Regione  e  gli  enti  ad  essa  collegati
considerano  requisiti  e  criteri  di priorita' le loro attitudini e
capacita' operative, desunte in particolare da:
      a)  qualita'  e  completezza  dei  progetti e ove dimostrabile,
delle attivita' svolte;
      b)  capacita' professionale dei volontari impegnati rispetto al
settore di appartenenza;
      c)   regolarita'  e  continuita'  dimostrata  nelle  iniziative
intraprese;
      d) sedi di operativita' sul territorio.
    2.  La  scelta  deve  essere motivata con espresso riferimento ai
criteri di priorita' indicati al precedente comma 1.