Art. 7. Criteri di priorita' nella stipula delle convenzioni 1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle convenzioni, la Regione e gli enti ad essa collegati considerano requisiti e criteri di priorita' le loro attitudini e capacita' operative, desunte in particolare da: a) qualita' e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle attivita' svolte; b) capacita' professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza; c) regolarita' e continuita' dimostrata nelle iniziative intraprese; d) sedi di operativita' sul territorio. 2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorita' indicati al precedente comma 1.