Art. 8.
          Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche
    1.   Le   attivita'  di  volontariato  all'interno  di  strutture
pubbliche  e  convenzionate  con la Regione devono essere prestate da
organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 3.
    2.  Sono  esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali
realizzati  presso  le  strutture  pubbliche, non configurandosi come
attivita' di volontariato.
    3.  Le  prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere
stipulate  direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura o
dal  soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la
Regione,   nei   limiti  e  nei  termini  previsti  dal  rapporto  di
convenzione.
    4.  Le  convenzioni  contengono le modalita' di svolgimento delle
attivita' tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.