Art. 8. Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche 1. Le attivita' di volontariato all'interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 3. 2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attivita' di volontariato. 3. Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere stipulate direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione. 4. Le convenzioni contengono le modalita' di svolgimento delle attivita' tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.