Art. 9.
                Assemblea regionale del volontariato
    1.  La  Regione  Basilicata  riconosce la assemblea regionale del
Volontariato  nelle  forme  autonome  di  organizzazione  di cui essa
vorra' dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.
    2.  L'assemblea  avanza  proposte  e  valutazioni sugli indirizzi
generali  delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e
sui programmi che riguardano il volontariato.
    3.  L'Assemblea  regionale del volontariato si dota di un proprio
autonomo  regolamento  in  virtu'  del  quale  determina  le  proprie
rappresentanze,   rinnovabili   ad   ogni  legislatura,  individua  e
seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.
    4.  Il  regolamento  di cui al punto 3 viene depositato presso la
segreteria  dell'osservatorio  regionale  del  volontariato di cui al
successivo art. 10.
    5.  L'assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3,
dell'art. 10   i   nove   rappresentanti   in  seno  all'Osservatorio
regionale.