Art. 9. Assemblea regionale del volontariato 1. La Regione Basilicata riconosce la assemblea regionale del Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorra' dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente. 2. L'assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui programmi che riguardano il volontariato. 3. L'Assemblea regionale del volontariato si dota di un proprio autonomo regolamento in virtu' del quale determina le proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali. 4. Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la segreteria dell'osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10. 5. L'assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3, dell'art. 10 i nove rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale.