(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 7 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 10 della legge 21 gennaio 1997, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per importi fino a lire cinquemilioni. E' aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta per importi da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. Per importi complessivamente superiori a lire diecimilioni il contributo e' determinato nel 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a lire 30 milioni. Per la realizzazione di ascensori nei condomini ove risiedono portatori di handicap possono essere concessi all'intero condominio contributi in misura non superiore al 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a lire 40 milioni. In tal caso il contributo a favore del portatore di handicap sara' pari al 75% della spesa a suo carico e comunque, non superiore a lire 30 milioni, e la parte restante di contributo sara' ripartita tra gli altri condomini in proporzione alla spesa gravante su ciascuno di essi ripartita secondo i criteri stabiliti dal codice civile per quote millesimali". Al contributo complessivo cosi' determinato va detratto l'eventuale contributo statale determinato ai sensi del 2o comma, dell'art. 9 della legge n. 13/1989.