Art. 10.
Registrazione di documenti informatici e telematici. Uso del telefax
    1. La registrazione dei documenti informatici, formati o ricevuti
per  via  telematica,  viene  effettuata in conformita' ai criteri ed
alle  modalita'  fissati dalla normativa vigente che ne disciplina il
riconoscimento  giuridico formale, l'elaborazione, la protezione e la
trasmissione.
    2.  Al  fine  di  velocizzare  lo  scambio di informazioni fra le
strutture  regionali  e  di  assicurare  la tempestiva trasmissione e
ricezione  di  documenti, questi possono essere trasmessi via telefax
per  ragioni  di  urgenza. La riproduzione del documento ricevuto via
telefax   da   altra   struttura   regionale   si   presume  conforme
all'originale  e  soddisfa  il requisito della forma scritta. In tali
ipotesi  la  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella del
documento   originale  attraverso  il  sistema  postale.  Qualora  al
documento  trasmesso  via  telefax  faccia  seguito  l'invio in forma
ordinaria  del  documento originale, allo stesso vengono attribuiti i
dati relativi alla registrazione del primo.