Art. 10. Registrazione di documenti informatici e telematici. Uso del telefax 1. La registrazione dei documenti informatici, formati o ricevuti per via telematica, viene effettuata in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dalla normativa vigente che ne disciplina il riconoscimento giuridico formale, l'elaborazione, la protezione e la trasmissione. 2. Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni fra le strutture regionali e di assicurare la tempestiva trasmissione e ricezione di documenti, questi possono essere trasmessi via telefax per ragioni di urgenza. La riproduzione del documento ricevuto via telefax da altra struttura regionale si presume conforme all'originale e soddisfa il requisito della forma scritta. In tali ipotesi la trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale. Qualora al documento trasmesso via telefax faccia seguito l'invio in forma ordinaria del documento originale, allo stesso vengono attribuiti i dati relativi alla registrazione del primo.