Art. 11.
                        Registro d'emergenza
    1.  Il  responsabile  d'archivio  predispone, nei casi in cui per
cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica,
la    registrazione   dei   documenti   su   un   apposito   registro
temporaneamente sostitutivo.
    2.  Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data, e
l'ora  di  inizio  dell'interruzione  nonche'  la  data  e  l'ora  di
ripristino della funzionalita' del sistema.
    3.  Il primo numero protocollato manualmente per l'impossibilita'
di  utilizzare  la  procedura  informatica  acquisisce  il  numero di
protocollo   successivo   all'ultimo   generato  automaticamente.  La
numerazione  del protocollo informatico riprende, al ripristino delle
funzionalita'   del   sistema   informatico,  dal  numero  successivo
all'ultimo registrato manualmente.
    4. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente
sono   inserite   nel  sistema  informatico  utilizzando  un'apposita
funzione di recupero dati.
    5.  Per la tenuta del registro di emergenza si osservano altresi'
le disposizioni dell'art. 24, commi 2, 3 e 4.