Art. 11. Registro d'emergenza 1. Il responsabile d'archivio predispone, nei casi in cui per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, la registrazione dei documenti su un apposito registro temporaneamente sostitutivo. 2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data, e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e l'ora di ripristino della funzionalita' del sistema. 3. Il primo numero protocollato manualmente per l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica acquisisce il numero di protocollo successivo all'ultimo generato automaticamente. La numerazione del protocollo informatico riprende, al ripristino delle funzionalita' del sistema informatico, dal numero successivo all'ultimo registrato manualmente. 4. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando un'apposita funzione di recupero dati. 5. Per la tenuta del registro di emergenza si osservano altresi' le disposizioni dell'art. 24, commi 2, 3 e 4.