Art. 13. Indicazioni sui documenti 1. Contemporaneamente alla registrazione al protocollo, sui documenti formati si deve riportare: a) la sigla della direzione regionale o servizio autonomo, composta da un numero di lettere non inferiore a due e non superiore a quattro, nonche', eventualmente, la sigla del servizio o altra struttura interessata; b) il numero di protocollo assegnato nonche', eventualmente, il numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo; c) la data di protocollo; d) la classificazione di cui all'art. 14. 2. Sui documenti ricevuti deve essere apposto un apposito timbro di registrazione contenente le seguenti indicazioni: a) l'intestazione della Regione e della direzione regionale o servizio autonomo riceventi; b) la data di registrazione; c) il numero di protocollo assegnato nonche', eventualmente, il numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo; d) il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento si riferisce; e) la classificazione di cui all'art. 14.