Art. 13.
                      Indicazioni sui documenti
    1.  Contemporaneamente  alla  registrazione  al  protocollo,  sui
documenti formati si deve riportare:
      a)  la  sigla  della  direzione  regionale o servizio autonomo,
composta  da un numero di lettere non inferiore a due e non superiore
a  quattro,  nonche',  eventualmente,  la  sigla del servizio o altra
struttura interessata;
      b) il numero di protocollo assegnato nonche', eventualmente, il
numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo;
      c) la data di protocollo;
      d) la classificazione di cui all'art. 14.
    2.  Sui documenti ricevuti deve essere apposto un apposito timbro
di registrazione contenente le seguenti indicazioni:
      a)  l'intestazione  della Regione e della direzione regionale o
servizio autonomo riceventi;
      b) la data di registrazione;
      c) il numero di protocollo assegnato nonche', eventualmente, il
numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo;
      d)  il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento
si riferisce;
      e) la classificazione di cui all'art. 14.