Art. 14. Classificazione ed archiviazione dei documenti 1. Presso ciascuna direzione regionale o servizio autonomo e' istituito un unico archivio per la conservazione dei documenti formati o ricevuti, salvo quanto disposto dall'art. 26. 2. I documenti formati o ricevuti, al fine della loro ordinata conservazione e pronta reperibilita', devono essere classificati mediante un codice alfanumerico di classificazione, il quale comprende l'indicazione della categoria, classe, titolo o simili partizioni. La classificazione dei documenti e' contestuale alla registrazione al protocollo. Le categorie, classi e titoli sono raccolti nel quadro di classificazione della struttura. 3. Sulla base del quadro di classificazione adottato i documenti formati o ricevuti vengono suddivisi con riguardo alle competenze attribuite alla struttura organizzativa, a quelle dei singoli servizi o strutture stabili inferiori che la compongono, ed ulteriormente suddivisi in relazione ai tipi di procedimenti amministrativi o attivita' gestite. Il quadro di classificazione e' predisposto dal direttore regionale o di servizio autonomo, sentiti i direttori dei servizi ed il responsabile d'archivio.