Art. 14.
           Classificazione ed archiviazione dei documenti
    1.  Presso  ciascuna  direzione  regionale o servizio autonomo e'
istituito  un  unico  archivio  per  la  conservazione  dei documenti
formati o ricevuti, salvo quanto disposto dall'art. 26.
    2.  I  documenti  formati o ricevuti, al fine della loro ordinata
conservazione  e  pronta  reperibilita',  devono  essere classificati
mediante   un   codice  alfanumerico  di  classificazione,  il  quale
comprende  l'indicazione  della  categoria,  classe,  titolo o simili
partizioni.  La  classificazione  dei  documenti  e' contestuale alla
registrazione  al  protocollo.  Le  categorie,  classi  e titoli sono
raccolti nel quadro di classificazione della struttura.
    3.  Sulla base del quadro di classificazione adottato i documenti
formati  o  ricevuti  vengono  suddivisi con riguardo alle competenze
attribuite alla struttura organizzativa, a quelle dei singoli servizi
o  strutture  stabili  inferiori  che la compongono, ed ulteriormente
suddivisi  in  relazione  ai  tipi  di  procedimenti amministrativi o
attivita'  gestite.  Il  quadro di classificazione e' predisposto dal
direttore  regionale  o di servizio autonomo, sentiti i direttori dei
servizi ed il responsabile d'archivio.