Art. 15. Fascicolo e conservazione dei documenti 1. Il fascicolo e' l'unita' fondamentale di conservazione dei documenti formati o ricevuti. La formazione dei fascicoli avviene, nell'ambito della stessa classificazione, con riferimento allo specifico procedimento amministrativo - o a piu' procedimenti connessi - ovvero mediante la raccolta di documenti di contenuto generale inerenti la medesima competenza. 2. Il fascicolo si compone di una copertina e dei documenti in essa contenuti. Sulla copertina del fascicolo devono essere indicati: a) l'intestazione della Regione e della direzione regionale o servizio autonomo; b) l'oggetto della competenza ovvero dello specifico procedimento amministrativo; c) le indicazioni relative alla classe, categoria, titolo, nonche' il numero di repertorio del fascicolo. 3. Nel fascicolo i documenti sono ordinati in ordine cronologico in modo che il piu' recente sia il primo ad apertura di copertina. 4. Le modalita' di fascicolazione dei documenti sono individuate da ciascun responsabile della struttura competente sentito il responsabile d'archivio, in modo che ad ogni procedimento amministrativo corrisponda un fascicolo, salve le ipotesi in cui la natura dell'attivita' richieda una fascicolazione unitaria comprensiva dei documenti afferenti a piu' procedimenti amministrativi connessi. I fascicoli possono essere suddivisi al loro interno in sottofascicoli o parti qualora la competenza di cui conservano la documentazione assuma particolari aspetti da richiederne la distinzione nel suo ambito ovvero si tratti di attivita' che richiedono adempimenti periodici degli uffici o, comunque, cio' sia reso necessario al fine di una efficiente organizzazione dell'archivio. 5. Particolari categorie di fascicoli - di serie o generali - vengono formati: a) per la raccolta degli originali dei documenti non assoggettabili allo scarto; b) per la raccolta di circolari, istruzioni, programmi e documenti di carattere generale riferiti alla singola classificazione; c) per la raccolta di documenti ricevuti per conoscenza o simili e, piu' in generale, di documenti che non danno luogo ad avvio di alcun procedimento amministrativo. 6. I fascicoli di cui al comma 5 vengono periodicamente suddivisi ai fini della decorrenza dei periodi previsti per lo scarto dei documenti.