Art. 15.
               Fascicolo e conservazione dei documenti
    1.  Il  fascicolo  e'  l'unita' fondamentale di conservazione dei
documenti  formati  o  ricevuti. La formazione dei fascicoli avviene,
nell'ambito   della  stessa  classificazione,  con  riferimento  allo
specifico   procedimento  amministrativo  -  o  a  piu'  procedimenti
connessi  -  ovvero  mediante  la  raccolta di documenti di contenuto
generale inerenti la medesima competenza.
    2.  Il  fascicolo  si compone di una copertina e dei documenti in
essa contenuti. Sulla copertina del fascicolo devono essere indicati:
      a)  l'intestazione  della Regione e della direzione regionale o
servizio autonomo;
      b)   l'oggetto   della   competenza   ovvero   dello  specifico
procedimento amministrativo;
      c)  le  indicazioni  relative  alla  classe, categoria, titolo,
nonche' il numero di repertorio del fascicolo.
    3.  Nel fascicolo i documenti sono ordinati in ordine cronologico
in modo che il piu' recente sia il primo ad apertura di copertina.
    4.  Le modalita' di fascicolazione dei documenti sono individuate
da   ciascun  responsabile  della  struttura  competente  sentito  il
responsabile   d'archivio,   in   modo   che   ad  ogni  procedimento
amministrativo  corrisponda  un fascicolo, salve le ipotesi in cui la
natura    dell'attivita'   richieda   una   fascicolazione   unitaria
comprensiva    dei    documenti   afferenti   a   piu'   procedimenti
amministrativi connessi. I fascicoli possono essere suddivisi al loro
interno  in  sottofascicoli  o  parti  qualora  la  competenza di cui
conservano   la   documentazione   assuma   particolari   aspetti  da
richiederne  la  distinzione  nel  suo  ambito  ovvero  si  tratti di
attivita'  che  richiedono  adempimenti  periodici  degli  uffici  o,
comunque,  cio'  sia  reso  necessario  al  fine  di  una  efficiente
organizzazione dell'archivio.
    5.  Particolari  categorie  di  fascicoli - di serie o generali -
vengono formati:
      a)   per   la   raccolta  degli  originali  dei  documenti  non
assoggettabili allo scarto;
      b)  per  la  raccolta  di  circolari,  istruzioni,  programmi e
documenti    di    carattere    generale    riferiti   alla   singola
classificazione;
      c)  per  la  raccolta  di  documenti  ricevuti per conoscenza o
simili e, piu' in generale, di documenti che non danno luogo ad avvio
di alcun procedimento amministrativo.
    6. I fascicoli di cui al comma 5 vengono periodicamente suddivisi
ai  fini  della  decorrenza  dei  periodi  previsti per lo scarto dei
documenti.