Art. 16. Repertorio dei fascicoli 1. Ogni fascicolo formato dev'essere registrato nel repertorio dei fascicoli. Per repertorio dei fascicoli si intende il registro cronologico nel quale vengono progressivamente annotati, secondo l'ordine di formazione, tutti i fascicoli presenti nell'archivio. 2. Presso ciascuna direzione regionale o servizio autonomo e' istituito un unico repertorio dei fascicoli formati, salvo quanto disposto dall'art. 26. La registrazione dei fascicoli formati e' effettuata mediante il sistema informativo automatizzato di cui agli articoli 5 e seguenti. 3. La registrazione dei fascicoli consiste nell'annotazione nel repertorio dei dati relativi all'oggetto dello specifico procedimento amministrativo ovvero dell'attivita' cui il fascicolo si riferisce, nonche' della classe, categoria e titolo e nella contestuale attribuzione al fascicolo formato del numero di repertorio progressivo assegnato dal sistema informatico. La registrazione del fascicolo, salvo impedimento, deve avvenire nello stesso giorno di registrazione del primo documento afferente al fascicolo. 4. Nel repertorio dev'essere annotato, per ciascun fascicolo: a) l'eventuale passaggio di un fascicolo, o parte di esso, dall'archivio corrente a quello di deposito e viceversa; b) l'indicazione degli estremi del provvedimento di scarto dei documenti eventualmente operato.