Art. 16.
                      Repertorio dei fascicoli
    1.  Ogni  fascicolo  formato dev'essere registrato nel repertorio
dei  fascicoli.  Per  repertorio dei fascicoli si intende il registro
cronologico  nel  quale  vengono  progressivamente  annotati, secondo
l'ordine di formazione, tutti i fascicoli presenti nell'archivio.
    2.  Presso  ciascuna  direzione  regionale o servizio autonomo e'
istituito  un  unico  repertorio  dei fascicoli formati, salvo quanto
disposto  dall'art. 26.  La  registrazione  dei  fascicoli formati e'
effettuata  mediante il sistema informativo automatizzato di cui agli
articoli 5 e seguenti.
    3.  La  registrazione dei fascicoli consiste nell'annotazione nel
repertorio dei dati relativi all'oggetto dello specifico procedimento
amministrativo  ovvero  dell'attivita' cui il fascicolo si riferisce,
nonche'   della  classe,  categoria  e  titolo  e  nella  contestuale
attribuzione   al   fascicolo   formato   del  numero  di  repertorio
progressivo  assegnato  dal sistema informatico. La registrazione del
fascicolo,  salvo  impedimento,  deve avvenire nello stesso giorno di
registrazione del primo documento afferente al fascicolo.
    4. Nel repertorio dev'essere annotato, per ciascun fascicolo:
      a)  l'eventuale  passaggio  di  un  fascicolo, o parte di esso,
dall'archivio corrente a quello di deposito e viceversa;
      b)  l'indicazione degli estremi del provvedimento di scarto dei
documenti eventualmente operato.