Art. 17.
              Archivio corrente e archivio di deposito
    1.  Ogni  archivio  sito  presso le strutture organizzative della
Regione  e' suddiviso funzionalmente in archivio corrente ed archivio
di deposito.
    2.  Per "archivio corrente" si intende il complesso dei documenti
riguardanti  procedimenti  amministrativi  in  corso  di trattazione,
ovvero,  nelle  ipotesi di cui all'art. 15, comma 5, il complesso dei
documenti verso i quali esista un interesse corrente.
    3.  Per  "archivio  di  deposito"  si  intende  il  complesso dei
documenti  relativi  a  procedimenti amministrativi conclusi, ovvero,
nelle  ipotesi  di  cui  all'art. 15,  comma 5, dei documenti verso i
quali non esiste un interesse corrente.
    4.  Il  completamento  degli  adempimenti in relazione al singolo
procedimento  amministrativo  dev'essere  annotato in forma breve dal
responsabile  del  procedimento,  mediante indicazione scritta con la
quale  si  dispone  la chiusura del fascicolo, o del sottofascicolo o
parte, nonche' il passaggio del fascicolo all'archivio di deposito.
    5. La data di chiusura del fascicolo, ovvero del sottofascicolo o
parte, corrisponde alla data dell'ultimo documento prodotto.
    6.  Nel  caso in cui, per necessita' amministrative, un fascicolo
conservato nell'archivio di deposito, dovesse rientrare nell'archivio
corrente,  il passaggio verra' annotato sul repertorio dei fascicoli,
nonche'  su  un  foglio  che  terra'  il  posto  avuto  dal fascicolo
nell'archivio   di   deposito,   con   l'indicazione  della  data  di
trasferimento.
    7.  Il passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di
deposito   viene  annotato  nel  repertorio  dei  fascicoli.  Analoga
annotazione  viene  eseguita  in  caso  di  successiva riapertura del
fascicolo   a   causa   di   esigenze   amministrative   sopravvenute
anteriormente  allo  scarto  del  medesimo. In tale ultima ipotesi il
fascicolo  ritorna  all'archivio corrente sino al completamento degli
adempimenti connessi.
    8.  Dei  documenti  prelevati  dagli  archivi  dev'essere  tenuta
traccia  del  movimento  effettuato con l'indicazione della persona e
dell'ufficio presso il quale il fascicolo si trova.