Art. 18.
      Individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto
    1.  Il direttore regionale o di servizio autonomo e' responsabile
dell'individuazione  dei documenti da assoggettare allo scarto. A tal
fine  redige,  sentiti  i  direttori  dei singoli servizi o strutture
stabili  inferiori  nonche'  il responsabile d'archivio, l'elenco dei
tipi  di  documenti  che,  per  il loro particolare rilievo giuridico
amministrativo, non possono essere assoggettati allo scarto.
    2.  In  ogni caso non possono essere oggetto di scarto i seguenti
documenti:
      a)  i  testi  originali delle leggi regionali, dei regolamenti,
delle   deliberazioni   della   giunta  regionale,  dei  decreti  del
presidente  della  giunta  regionale,  dei  verbali  delle sedute del
consiglio  regionale,  dei  verbali  delle  sedute  delle commissioni
consiliari,   delle  deliberazioni  dell'ufficio  di  presidenza  del
consiglio  regionale,  dei  verbali  dell'ufficio  di  presidenza del
consiglio regionale, dei verbali della giunta per il regolamento. del
consiglio  regionale,  dei  verbali  della  giunta delle elezioni del
consiglio  regionale,  dei  verbali  della  giunta  per le nomine del
consiglio regionale, dei verbali delle sedute della giunta regionale,
dei  contratti  e  delle  convenzioni  rogati dal segretario generale
della  presidenza  della  giunta e dagli ufficiali roganti aggiunti e
del  relativo  repertorio, degli ordini di pagamento, delle circolari
emesse  dalle  singole  direzioni regionali, dei documenti inerenti i
diritti  reali  di  cui  la  Regione  e'  titolare,  dei  decreti dei
direttori  regionali,  dei  direttori  dei  servizi  autonomi  e  dei
direttori dei servizi;
      b)  i  registri  di  protocollo, i repertori dei fascicoli e la
documentazione relativa alle operazioni di scarto.
    3. I documenti originali di cui al comma 1 e comma 2, lettera a),
devono  essere  conservati in apposite raccolte rilegate a cura delle
strutture   competenti  ovvero  nei  fascicoli  predisposti  a  norma
dell'art. 15, comma 5, lettera a), destinati a raccogliere, in ordine
cronologico,  tutti  i  documenti  dello  stesso  tipo. Nel fascicolo
relativo   al   procedimento   amministrativo  cui  il  documento  si
riferisce, va inserita una copia autenticata dello stesso.
    4.  Fuori  dal  casi  di  cui al commi precedenti, e salvo quanto
espressamente disposto da eventuali disposizioni particolari, si puo'
procedere  allo  scarto  dei  documenti  presenti  negli archivi dopo
quindici  anni  dal  passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a
quello di deposito, giusto quanto disposto all'art. 17. Nelle ipotesi
previste  dall'art. 15,  comma  5,  lettere b) e c) si puo' procedere
allo   scarto  dopo  cinque  anni  dalla  registrazione  del  singolo
documento.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  possono disporre, per
particolari motivi, periodi di conservazione piu' lunghi.
    5.  I  criteri  e  le  modalita'  tecniche  per  la  riproduzione
sostitutiva dei documenti cartacei su supporti diversi (disco ottico,
supporti  informatici  o  altro)  sono  individuati  con  decreto del
Presidente  della  giunta  regionale  su conforme deliberazione della
giunta   stessa.  A  seguito  di  riproduzione  sostitutiva  si  puo'
procedere  allo  scarto  dei  documenti  cartacei afferenti ad affari
conclusi.  In  ogni  caso  non  sono  assoggettabili  allo  scarto  i
documenti di cui al comma 2, lettera a).