Art. 18. Individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto 1. Il direttore regionale o di servizio autonomo e' responsabile dell'individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto. A tal fine redige, sentiti i direttori dei singoli servizi o strutture stabili inferiori nonche' il responsabile d'archivio, l'elenco dei tipi di documenti che, per il loro particolare rilievo giuridico amministrativo, non possono essere assoggettati allo scarto. 2. In ogni caso non possono essere oggetto di scarto i seguenti documenti: a) i testi originali delle leggi regionali, dei regolamenti, delle deliberazioni della giunta regionale, dei decreti del presidente della giunta regionale, dei verbali delle sedute del consiglio regionale, dei verbali delle sedute delle commissioni consiliari, delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, dei verbali dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, dei verbali della giunta per il regolamento. del consiglio regionale, dei verbali della giunta delle elezioni del consiglio regionale, dei verbali della giunta per le nomine del consiglio regionale, dei verbali delle sedute della giunta regionale, dei contratti e delle convenzioni rogati dal segretario generale della presidenza della giunta e dagli ufficiali roganti aggiunti e del relativo repertorio, degli ordini di pagamento, delle circolari emesse dalle singole direzioni regionali, dei documenti inerenti i diritti reali di cui la Regione e' titolare, dei decreti dei direttori regionali, dei direttori dei servizi autonomi e dei direttori dei servizi; b) i registri di protocollo, i repertori dei fascicoli e la documentazione relativa alle operazioni di scarto. 3. I documenti originali di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), devono essere conservati in apposite raccolte rilegate a cura delle strutture competenti ovvero nei fascicoli predisposti a norma dell'art. 15, comma 5, lettera a), destinati a raccogliere, in ordine cronologico, tutti i documenti dello stesso tipo. Nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo cui il documento si riferisce, va inserita una copia autenticata dello stesso. 4. Fuori dal casi di cui al commi precedenti, e salvo quanto espressamente disposto da eventuali disposizioni particolari, si puo' procedere allo scarto dei documenti presenti negli archivi dopo quindici anni dal passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito, giusto quanto disposto all'art. 17. Nelle ipotesi previste dall'art. 15, comma 5, lettere b) e c) si puo' procedere allo scarto dopo cinque anni dalla registrazione del singolo documento. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per particolari motivi, periodi di conservazione piu' lunghi. 5. I criteri e le modalita' tecniche per la riproduzione sostitutiva dei documenti cartacei su supporti diversi (disco ottico, supporti informatici o altro) sono individuati con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa. A seguito di riproduzione sostitutiva si puo' procedere allo scarto dei documenti cartacei afferenti ad affari conclusi. In ogni caso non sono assoggettabili allo scarto i documenti di cui al comma 2, lettera a).