Art. 19.
               Istruttoria per le operazioni di scarto
    1.  Alle  operazioni  di  scarto  si  provvede di norma una volta
l'anno.
    2.  A  tal  fine  i  direttori  regionali  e dei servizi autonomi
predispongono  l'elenco dei documenti da scartare, in triplice copia,
e  richiedono alla Sovrintendenza archivistica competente il rilascio
del prescritto nulla osta. L'elenco deve contenere:
      a) l'indicazione dei documenti di cui si propone lo scarto;
      b)  gli  anni di riferimento dei procedimenti o attivita' cui i
documenti stessi si riferiscono;
      c)  la  motivazione espressa, in relazione a ciascuna tipologia
di documenti, circa all'assoggettabilita' allo scarto dello stesso.
    3.   Ottenuto   il  suddetto  nulla  osta  i  predetti  direttori
predispongono  un'apposita  proposta  di  deliberazione da sottoporre
all'approvazione della giunta regionale. Intervenuta la deliberazione
di autorizzazione dello scarto dei documenti indicati, i responsabili
d'archivio provvedono alle operazioni di scarto.