Art. 19. Istruttoria per le operazioni di scarto 1. Alle operazioni di scarto si provvede di norma una volta l'anno. 2. A tal fine i direttori regionali e dei servizi autonomi predispongono l'elenco dei documenti da scartare, in triplice copia, e richiedono alla Sovrintendenza archivistica competente il rilascio del prescritto nulla osta. L'elenco deve contenere: a) l'indicazione dei documenti di cui si propone lo scarto; b) gli anni di riferimento dei procedimenti o attivita' cui i documenti stessi si riferiscono; c) la motivazione espressa, in relazione a ciascuna tipologia di documenti, circa all'assoggettabilita' allo scarto dello stesso. 3. Ottenuto il suddetto nulla osta i predetti direttori predispongono un'apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Intervenuta la deliberazione di autorizzazione dello scarto dei documenti indicati, i responsabili d'archivio provvedono alle operazioni di scarto.