Art. 2. Definizioni e regime giuridico degli archivi e dei documenti 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende: a) per "registro di protocollo", il registro cronologico annuale, distinto per ciascuna struttura organizzativa, nel quale vengono progressivamente annotati, secondo l'ordine di formazione o di arrivo, tutti i documenti di cui alla successiva lettera c); b) per "archivio della Regione", il complesso dei documenti formati o ricevuti dalle strutture regionali in relazione alle competenze esercitate; l'archivio della Regione e' composto dall'insieme degli archivi siti presso le singole strutture organizzative dell'ente Regione; c) per "documento", ogni rappresentazione rilevante ai fini delle competenze esercitate indipendentemente dal tipo e dalla qualita' del supporto utilizzato; per salvaguardare particolari esigenze possono essere prescritti tipi e qualita' speciali di supporto, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa. 2. L'archivio della Regione e' assoggettato al regime del demanio pubblico. 3. I singoli documenti sono inalienabili.