Art. 2.
    Definizioni e regime giuridico degli archivi e dei documenti
    1.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento,  si
intende:
      a)  per  "registro  di  protocollo",  il  registro  cronologico
annuale,  distinto  per  ciascuna  struttura organizzativa, nel quale
vengono  progressivamente  annotati, secondo l'ordine di formazione o
di arrivo, tutti i documenti di cui alla successiva lettera c);
      b)  per  "archivio  della  Regione", il complesso dei documenti
formati  o  ricevuti  dalle  strutture  regionali  in  relazione alle
competenze   esercitate;   l'archivio   della   Regione  e'  composto
dall'insieme   degli   archivi   siti  presso  le  singole  strutture
organizzative dell'ente Regione;
      c)  per  "documento",  ogni  rappresentazione rilevante ai fini
delle  competenze  esercitate  indipendentemente  dal  tipo  e  dalla
qualita'  del  supporto  utilizzato;  per  salvaguardare  particolari
esigenze  possono  essere  prescritti  tipi  e  qualita'  speciali di
supporto,  con  decreto  del  presidente  della  giunta regionale, su
conforme deliberazione della giunta stessa.
    2. L'archivio della Regione e' assoggettato al regime del demanio
pubblico.
    3. I singoli documenti sono inalienabili.