Art. 20. Operazioni di scarto 1. La direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio fornisce indicazioni in ordine alle modalita' di consegna dei documenti da scartare. 2. Le operazioni di scarto devono svolgersi sotto il controllo dei responsabili d'archivio che provvedono alla consegna del materiale cartaceo con l'obbligo del macero. 3. Di tali operazioni il responsabile d'archivio redige apposito verbale, in triplice copia, nel quale va dato atto dell'avvenuto macero, e del quantitativo determinato in peso del materiale eliminato. 4. Una copia del verbale viene inviata alla segreteria generale della presidenza della giunta regionale e altra copia alla sovrintendenza archivistica competente. 5. La documentazione relativa alle procedure di cui sopra non puo' costituire oggetto di scarto e deve essere conservata in apposito fascicolo.