Art. 20.
                        Operazioni di scarto
    1.  La  direzione  regionale degli affari finanziari e patrimonio
fornisce  indicazioni  in  ordine  alle  modalita'  di  consegna  dei
documenti da scartare.
    2.  Le  operazioni  di scarto devono svolgersi sotto il controllo
dei   responsabili   d'archivio  che  provvedono  alla  consegna  del
materiale cartaceo con l'obbligo del macero.
    3.  Di tali operazioni il responsabile d'archivio redige apposito
verbale,  in  triplice  copia,  nel  quale va dato atto dell'avvenuto
macero,   e  del  quantitativo  determinato  in  peso  del  materiale
eliminato.
    4.  Una  copia del verbale viene inviata alla segreteria generale
della   presidenza   della   giunta  regionale  e  altra  copia  alla
sovrintendenza archivistica competente.
    5.  La  documentazione  relativa  alle procedure di cui sopra non
puo'  costituire  oggetto  di  scarto  e  deve  essere  conservata in
apposito fascicolo.