Art. 21.
                 Inventario dei documenti conservati
    1.  Esaurite  le  operazioni  di scarto i responsabili d'archivio
procedono  alla  redazione dell'inventario dei documenti conservati e
alla  contestuale  annotazione  sul  repertorio  dei  fascicoli degli
estremi  del  provvedimento di scarto. Gli inventari formati, nonche'
le  stampe  annuali  del  registro  di protocollo, vengono conservati
presso ciascuna struttura.