Art. 21. Inventario dei documenti conservati 1. Esaurite le operazioni di scarto i responsabili d'archivio procedono alla redazione dell'inventario dei documenti conservati e alla contestuale annotazione sul repertorio dei fascicoli degli estremi del provvedimento di scarto. Gli inventari formati, nonche' le stampe annuali del registro di protocollo, vengono conservati presso ciascuna struttura.