Art. 22. Funzioni di coordinamento e adeguamento delle strutture 1. Il servizio affari generali della segreteria generale della presidenza della giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento necessarie a garantire l'uniformita' delle procedure relative alla registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti formati o ricevuti dalle strutture organizzative dell'amministrazione regionale. Per i documenti del consiglio regionale le predette funzioni sono svolte dal servizio competente in materia di affari generali della segreteria generale del consiglio regionale. 2. L'amministrazione regionale provvede alla revisione ed adeguamento degli obiettivi del piano di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo dell'amministrazione regionale al fine di consentire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli adeguamenti tecnici delle strutture organizzative necessari all'applicazione delle disposizioni precedenti. 3. Al fine di consentire la concreta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, l'individuazione degli strumenti operativi piu' idonei a garantire la migliore operativita' delle strutture nonche' le modifiche che dovessero rendersi necessarie anche al fine di assicurare la compatibilita' del sistema informatico in uso alle direttive elaborate dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ovvero al sistemi utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni, puo' essere costituita, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, un apposita commissione per gli archivi. La commissione ha durata biennale, eventualmente rinnovabile, ed e' composta: a) dal direttore del servizio affari generali della Segreteria generale della presidenza della giunta regionale, che la presiede; b) da un dipendente del servizio per il sistema informativo regionale della segreteria generale della presidenza della giunta regionale; c) da un rappresentante della segreteria generale del consiglio regionale, designato dal segretario generale del consiglio regionale; d) da un rappresentante della societa' o ente incaricata della conduzione tecnica e sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione regionale; e) da un responsabile d'archivio fra quelli individuati a norma dell'art. 4, comma 2, lettera b); f) da un dipendente della segreteria generale della presidenza della giunta regionale, con qualifica non inferiore a segretario, che svolge anche le funzioni di segretario. 4. La partecipazione alla commissione per gli archivi e' gratuita. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.