Art. 22.
       Funzioni di coordinamento e adeguamento delle strutture
    1.  Il  servizio  affari generali della segreteria generale della
presidenza della giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento
necessarie  a  garantire  l'uniformita' delle procedure relative alla
registrazione  al  protocollo,  conservazione  e scarto dei documenti
formati o ricevuti dalle strutture organizzative dell'amministrazione
regionale.  Per  i  documenti  del  consiglio  regionale  le predette
funzioni  sono  svolte  dal  servizio competente in materia di affari
generali della segreteria generale del consiglio regionale.
    2.   L'amministrazione   regionale  provvede  alla  revisione  ed
adeguamento  degli  obiettivi  del  piano  di  sviluppo  e conduzione
tecnica  del  sistema  informativo  dell'amministrazione regionale al
fine  di  consentire,  entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore del
presente   regolamento,   gli  adeguamenti  tecnici  delle  strutture
organizzative    necessari    all'applicazione   delle   disposizioni
precedenti.
    3.   Al   fine  di  consentire  la  concreta  applicazione  delle
disposizioni   del   presente   regolamento,  l'individuazione  degli
strumenti  operativi piu' idonei a garantire la migliore operativita'
delle   strutture   nonche'   le  modifiche  che  dovessero  rendersi
necessarie  anche al fine di assicurare la compatibilita' del sistema
informatico  in  uso  alle  direttive  elaborate  dall'autorita'  per
l'informatica   nella  pubblica  amministrazione  ovvero  al  sistemi
utilizzati   presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  puo'  essere
costituita,  con  decreto  del  presidente  della giunta regionale su
conforme  deliberazione  della giunta stessa, un apposita commissione
per  gli  archivi.  La  commissione ha durata biennale, eventualmente
rinnovabile, ed e' composta:
      a)  dal direttore del servizio affari generali della Segreteria
generale della presidenza della giunta regionale, che la presiede;
      b)  da  un  dipendente  del servizio per il sistema informativo
regionale  della  segreteria  generale  della presidenza della giunta
regionale;
      c) da un rappresentante della segreteria generale del consiglio
regionale, designato dal segretario generale del consiglio regionale;
      d)  da un rappresentante della societa' o ente incaricata della
conduzione    tecnica    e    sviluppo    del   sistema   informativo
dell'amministrazione regionale;
      e) da un responsabile d'archivio fra quelli individuati a norma
dell'art. 4, comma 2, lettera b);
      f)  da un dipendente della segreteria generale della presidenza
della giunta regionale, con qualifica non inferiore a segretario, che
svolge anche le funzioni di segretario.
    4.   La  partecipazione  alla  commissione  per  gli  archivi  e'
gratuita. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti.