Art. 24. Registri in uso e scarto dei documenti 1. Sino all'adozione di sistemi informativi automatizzati aventi le caratteristiche di cui agli articoli 5 e seguenti, le operazioni di registrazione proseguono sui registri di protocollo in uso, i quali devono contenere le seguenti annotazioni minime: a) il numero di protocollo progressivo; b) la data di registrazione; c) il mittente o i mittenti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari; d) l'oggetto; e) la classificazione di cui all'art. 14. 2. Non e' consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun numero di registrazione o di saltare la successione ordinaria di registrazione. Ove cio' dovesse verificarsi per mero errore, il numero di registrazione saltato e gli spazi ad esso legati devono essere sbarrati con un segno di annullamento e sottoscritti dall'operatore addetto. 3. All'atto della chiusura annuale del registro di protocollo il responsabile d'archivio appone in calce all'ultima registrazione una dichiarazione, datata e sottoscritta, dalla quale risulti il numero complessivo di registrazioni effettuate nell'anno. 4. Per particolari esigenze di organizzazione e di funzionamento possono essere adoperati fogli mobili del registro di protocollo, previamente vistati e numerati dal dirigente competente. All'atto della chiusura annuale detti fogli sono rilegati in volume. 5. Sino all'adozione delle procedure di archiviazione previste dal presente regolamento si puo' procedere allo scatto dei documenti presenti negli archivi dopo quindici anni dalla definizione del relativo procedimento ovvero, negli altri casi, dopo cinque anni dalla loro formazione, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 5, e degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento. Con l'osservanza delle stesse disposizioni si puo' procedere allo scarto dei documenti che, per effetto di eventi di carattere eccezionale, si trovino in uno stato di degrado tale da non consentirne l'utilizzo.