Art. 26. Disposizione finale 1. I direttori regionali e dei servizi autonomi provvedono al necessario accorpamento delle strutture gia' esistenti, al fine di unificare gli adempimenti relativi all'intera direzione o servizio autonomo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In relazione alle specifiche caratteristiche della struttura organizzativa, ovvero ad esigenze dipendenti dall'ubicazione dei singoli uffici o strutture, il direttore regionale o di servizio autonomo, qualora cio' sia indispensabile ad evitare ritardi nelle registrazioni dei documenti o difficolta' nel reperimento degli stessi, puo' disporre, con decreto, la coesistenza di piu' registri di protocollo e di piu' archivi operanti nell'ambito della stessa struttura. 2. Analoga determinazione viene adottata per le strutture organizzative decentrate sul territorio a livello provinciale. In tali casi, con lo stesso provvedimento, il direttore regionale puo' delegare ai responsabili delle stesse, in tutto o in parte, le funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuna direzione regionale o servizio autonomo fara' pervenire alla Segreteria generale della presidenza della giunta regionale, servizio affari generali, una relazione nella quale si dia conto: a) della situazione generale degli uffici addetti alla registrazione al protocollo e all'archiviazione dei documenti operanti presso le singole direzioni regionali, servizi autonomi o altre strutture decentrate nonche' delle determinazioni adottate ai sensi del comma 1; b) dell'avvenuta individuazione del responsabile d'archivio di cui all'art. 4, comma 2, lettera b); c) dell'adozione del quadro di classificazione di cui all'art. 14, da allegarsi in copia alla relazione stessa; d) dell'esistenza o grado di automazione presenti nella propria struttura in relazione alle necessita' operative previste dal presente regolamento. ANTONIONE