Art. 26.
                         Disposizione finale
    1.  I  direttori  regionali  e dei servizi autonomi provvedono al
necessario  accorpamento  delle  strutture gia' esistenti, al fine di
unificare  gli  adempimenti  relativi all'intera direzione o servizio
autonomo,  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.  In  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  della
struttura    organizzativa,    ovvero    ad    esigenze    dipendenti
dall'ubicazione   dei   singoli  uffici  o  strutture,  il  direttore
regionale  o di servizio autonomo, qualora cio' sia indispensabile ad
evitare  ritardi  nelle registrazioni dei documenti o difficolta' nel
reperimento  degli stessi, puo' disporre, con decreto, la coesistenza
di piu' registri di protocollo e di piu' archivi operanti nell'ambito
della stessa struttura.
    2.   Analoga  determinazione  viene  adottata  per  le  strutture
organizzative  decentrate  sul  territorio  a livello provinciale. In
tali  casi,  con lo stesso provvedimento, il direttore regionale puo'
delegare  ai  responsabili  delle  stesse,  in  tutto  o in parte, le
funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento.
    3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
ciascuna direzione regionale o servizio autonomo fara' pervenire alla
Segreteria generale della presidenza della giunta regionale, servizio
affari generali, una relazione nella quale si dia conto:
      a)   della   situazione  generale  degli  uffici  addetti  alla
registrazione   al   protocollo  e  all'archiviazione  dei  documenti
operanti  presso  le  singole direzioni regionali, servizi autonomi o
altre  strutture  decentrate nonche' delle determinazioni adottate ai
sensi del comma 1;
      b)  dell'avvenuta individuazione del responsabile d'archivio di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b);
      c)   dell'adozione   del   quadro  di  classificazione  di  cui
all'art. 14, da allegarsi in copia alla relazione stessa;
      d) dell'esistenza o grado di automazione presenti nella propria
struttura   in  relazione  alle  necessita'  operative  previste  dal
presente regolamento.
                              ANTONIONE