Art. 3.
                 Obblighi delle strutture regionali
    1.  Fermo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  settembre  1963, n. 1409, in merito alla tenuta degli
archivi degli enti pubblici, le strutture regionali hanno l'obbligo:
      a) di provvedere alla gestione dei documenti formati o ricevuti
nonche'  alla  conservazione  dei  propri archivi in osservanza delle
disposizioni di cui al titolo III;
      b)  di  procedere allo scarto dei documenti in osservanza delle
disposizioni di cui al titolo IV.