Art. 3. Obblighi delle strutture regionali 1. Fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, in merito alla tenuta degli archivi degli enti pubblici, le strutture regionali hanno l'obbligo: a) di provvedere alla gestione dei documenti formati o ricevuti nonche' alla conservazione dei propri archivi in osservanza delle disposizioni di cui al titolo III; b) di procedere allo scarto dei documenti in osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV.