Art. 4. Responsabilita' 1. Ciascun direttore regionale, di servizio autonomo o preposto alle strutture individuate a nonna dell'art. 26, comma 2, e' responsabile della registrazione al protocollo e della conservazione dei documenti formati o ricevuti dalla propria struttura organizzativa. 2. In particolare e' compito dei responsabili di cui al comma precedente: a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli addetti alla registrazione ed archiviazione operanti presso la propria struttura; b) provvedere all'individuazione di un responsabile d'archivio per il coordinamento delle operazioni di registrazione al protocollo, classificazione, conservazione e scarto di tutti i documenti formati o ricevuti. 3. Il responsabile d'archivio di cui al comma 2, lettera b): a) coordina gli adempimenti attribuiti agli addetti alla registrazione ed archiviazione dei documenti, anche in conformita' alle indicazioni fornite dai responsabili dei singoli procedimenti amministrativi; b) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte degli addetti all'inserimento dei dati nella struttura di appartenenza, impartendo altresi' le opportune indicazioni al fine di un uniforme svolgimento delle funzioni; c) assicura la corretta produzione e la conservazione della stampa giornaliera del registro di protocollo; d) provvede, nei casi di guasti od anomalie del sistema informativo, alla pronta attivazione del personale addetto al ripristino e manutenzione del medesimo, adottando contestualmente gli adempimenti di cui all'art. 11; e) cura la conservazione dei supporti informatici contenenti la base informatica del protocollo, nonche', nei casi previsti, dei supporti ottici contenenti i documenti archiviati; f) provvede alle operazioni connesse allo scarto dei documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV.