Art. 4.
                           Responsabilita'
    1.  Ciascun  direttore regionale, di servizio autonomo o preposto
alle   strutture  individuate  a  nonna  dell'art. 26,  comma  2,  e'
responsabile  della registrazione al protocollo e della conservazione
dei   documenti   formati   o   ricevuti   dalla   propria  struttura
organizzativa.
    2.  In  particolare  e'  compito dei responsabili di cui al comma
precedente:
      a)  vigilare  sull'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento   da   parte   degli   addetti   alla   registrazione  ed
archiviazione operanti presso la propria struttura;
      b)  provvedere all'individuazione di un responsabile d'archivio
per il coordinamento delle operazioni di registrazione al protocollo,
classificazione,  conservazione e scarto di tutti i documenti formati
o ricevuti.
    3. Il responsabile d'archivio di cui al comma 2, lettera b):
      a)  coordina  gli  adempimenti  attribuiti  agli  addetti  alla
registrazione  ed  archiviazione  dei documenti, anche in conformita'
alle  indicazioni  fornite  dai responsabili dei singoli procedimenti
amministrativi;
      b)  vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
regolamento  da  parte  degli  addetti all'inserimento dei dati nella
struttura   di   appartenenza,   impartendo   altresi'  le  opportune
indicazioni al fine di un uniforme svolgimento delle funzioni;
      c)  assicura  la  corretta  produzione e la conservazione della
stampa giornaliera del registro di protocollo;
      d)  provvede,  nei  casi  di  guasti  od  anomalie  del sistema
informativo,   alla  pronta  attivazione  del  personale  addetto  al
ripristino e manutenzione del medesimo, adottando contestualmente gli
adempimenti di cui all'art. 11;
      e) cura la conservazione dei supporti informatici contenenti la
base  informatica  del  protocollo,  nonche',  nei casi previsti, dei
supporti ottici contenenti i documenti archiviati;
      f)  provvede alle operazioni connesse allo scarto dei documenti
con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV.