Art. 5. Requisiti del sistema informatico 1. Le operazioni di registrazione al protocollo dei documenti e di gestione dell'archivio sono effettuate mediante apposito sistema informatico. 2. Il sistema informatico in uso presso le diverse strutture deve soddisfare i seguenti requisiti: a) garantire la sicurezza e l'integrita' dei dati; b) garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti formati e ricevuti secondo le disposizioni del presente regolamento; c) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, anche mediante criteri di selezione costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici, nonche' la stampa dei dati contenuti; d) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento formato o ricevuto dalla struttura e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; e) consentire l'interconnessione con i sistemi informatici operanti nelle altre strutture regionali al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi; f) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti esterni interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni; g) consentire successive estensioni dirette alla gestione informatizzata delle varie fasi dei procedimenti amministrativi in corso; h) consentire, per ogni documento registrato, il reperimento delle informazioni riguardanti il relativo procedimento amministrativo ed il suo responsabile, i fascicolo di appartenenza nonche' le informazioni riguardanti gli altri documenti in esso contenuti; i) consentire la gestione dei fascicoli d'archivio secondo le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti; j) consentire successive estensioni dirette all'archiviazione su supporto informatico dei documenti e la trattazione a video degli stessi; k) consentire la possibilita' di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attivita' di controllo di gestione. 2. L'accesso per l'inserimento dei dati nel sistema informatico e' subordinato all'utilizzo di appositi codici personali, da assegnare agli operatori addetti. Deve essere consentita l'identificazione dell'autore di ogni registrazione.