Art. 5.
                  Requisiti del sistema informatico
    1.  Le  operazioni di registrazione al protocollo dei documenti e
di  gestione  dell'archivio sono effettuate mediante apposito sistema
informatico.
    2. Il sistema informatico in uso presso le diverse strutture deve
soddisfare i seguenti requisiti:
      a) garantire la sicurezza e l'integrita' dei dati;
      b) garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti
formati e ricevuti secondo le disposizioni del presente regolamento;
      c)  consentire  il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti  registrati, anche mediante criteri di selezione costituiti
da  espressioni  semplici o da combinazioni di espressioni legate tra
loro  per  mezzo  di  operatori  logici,  nonche'  la stampa dei dati
contenuti;
      d)  fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento  formato  o  ricevuto  dalla  struttura e i documenti dalla
stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
      e)  consentire  l'interconnessione  con  i  sistemi informatici
operanti  nelle  altre  strutture regionali al fine di determinare lo
stato e l'iter dei procedimenti complessi;
      f)  consentire,  in  condizioni  di  sicurezza,  l'accesso alle
informazioni  da parte dei soggetti esterni interessati, nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  alla  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modifiche ed integrazioni;
      g)  consentire  successive  estensioni  dirette  alla  gestione
informatizzata  delle  varie  fasi dei procedimenti amministrativi in
corso;
      h)  consentire,  per  ogni documento registrato, il reperimento
delle    informazioni    riguardanti    il    relativo   procedimento
amministrativo  ed  il  suo responsabile, i fascicolo di appartenenza
nonche'  le  informazioni  riguardanti  gli  altri  documenti in esso
contenuti;
      i)  consentire  la gestione dei fascicoli d'archivio secondo le
disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti;
      j)  consentire  successive estensioni dirette all'archiviazione
su  supporto informatico dei documenti e la trattazione a video degli
stessi;
      k) consentire la possibilita' di elaborazioni statistiche sulle
informazioni  registrate  allo  scopo  di  favorire  le  attivita' di
controllo di gestione.
    2.  L'accesso  per l'inserimento dei dati nel sistema informatico
e'   subordinato   all'utilizzo  di  appositi  codici  personali,  da
assegnare    agli   operatori   addetti.   Deve   essere   consentita
l'identificazione dell'autore di ogni registrazione.