Art. 6. Consultazione del sistema 1. La ricerca, visualizzazione e stampa dei dati contenuti nel sistema informatico della struttura di appartenenza, da parte del personale addetto all'istruttoria dei procedimenti amministrativi, e' disciplinata dal responsabile della struttura stessa. In ogni caso i responsabili del procedimento e dell'istruttoria possono essere abilitati alla consultazione del sistema informatico nei limiti delle proprie competenze. 2. La ricerca, visualizzazione e stampa dei dati contenuti nei sistemi informatici operanti presso altre strutture, mediante interconnessione, e' disciplinata con decreto del segretario generale della presidenza della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 22. 3. La ricerca, visualizzazione e stampa di cui al comma 2 e', altresi', consentita agli addetti agli uffici per le informazioni al cittadino, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetta delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi. A tal fine, nei casi di richiesta di informazioni da parte dei soggetti interessati, gli addetti procederanno alla previa identificazione dei medesimi, richiedendo l'esibizione di un documento d'identita' valido, e curando, altresi', la conservazione di mi apposito elenco delle richieste ricevute, anche per finalita' statistiche. 4. (Comma non registrato dalla Corte dei conti).