Art. 6.
                      Consultazione del sistema
    1.  La  ricerca,  visualizzazione e stampa dei dati contenuti nel
sistema  informatico  della  struttura  di appartenenza, da parte del
personale addetto all'istruttoria dei procedimenti amministrativi, e'
disciplinata  dal responsabile della struttura stessa. In ogni caso i
responsabili  del  procedimento  e  dell'istruttoria  possono  essere
abilitati alla consultazione del sistema informatico nei limiti delle
proprie competenze.
    2.  La  ricerca,  visualizzazione e stampa dei dati contenuti nei
sistemi   informatici   operanti  presso  altre  strutture,  mediante
interconnessione, e' disciplinata con decreto del segretario generale
della  presidenza  della  giunta  regionale,  sentito il parere della
commissione di cui all'art. 22.
    3.  La  ricerca,  visualizzazione  e stampa di cui al comma 2 e',
altresi',  consentita agli addetti agli uffici per le informazioni al
cittadino,  ai  fini  dello  svolgimento  delle proprie funzioni, nel
rispetta delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi.
A  tal  fine,  nei  casi  di  richiesta  di informazioni da parte dei
soggetti   interessati,   gli   addetti   procederanno   alla  previa
identificazione   dei   medesimi,   richiedendo  l'esibizione  di  un
documento  d'identita'  valido, e curando, altresi', la conservazione
di  mi  apposito elenco delle richieste ricevute, anche per finalita'
statistiche.
    4. (Comma non registrato dalla Corte dei conti).