Art. 7.
         Procedure di salvataggio ed archiviazione dei dati
    1. I responsabili d'archivio attivano i soggetti incaricati della
conduzione   e  gestione  del  sistema  operante  presso  la  propria
struttura,  per l'esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati
ogni  fine  anno,  mediante  creazione  di  una copia degli stessi su
idoneo supporto informatico rimovibile.
    2.  Qualora  le  tecnologie  del  salvataggio mutino a seguito di
evoluzione  tecnica, i supporti annuali del salvataggio devono essere
trasferiti  secondo le modalita' previste dalla nuova tecnologia, con
cadenza non superiore al cinque anni.