Art. 7. Procedure di salvataggio ed archiviazione dei dati 1. I responsabili d'archivio attivano i soggetti incaricati della conduzione e gestione del sistema operante presso la propria struttura, per l'esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati ogni fine anno, mediante creazione di una copia degli stessi su idoneo supporto informatico rimovibile. 2. Qualora le tecnologie del salvataggio mutino a seguito di evoluzione tecnica, i supporti annuali del salvataggio devono essere trasferiti secondo le modalita' previste dalla nuova tecnologia, con cadenza non superiore al cinque anni.