Art. 8.
                     Registrazione al protocollo
    1.  Ogni  documento  formato o ricevuto dev'essere registrato nel
registro di protocollo, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7.
    2.  Presso  ciascuna  direzione  regionale o servizio autonomo e'
istituito  un  unico  registro  di protocollo dei documenti formati o
ricevuti,  salvo  quanto  disposto  dall'art. 26,  commi  1  e  2. La
numerazione  progressiva del registro di protocollo e' rinnovata ogni
anno solare.
    3.  La  registrazione  consiste  nell'annotazione nel registro di
protocollo   dei   dati   indicati  all'art. 9  e  nella  contestuale
attribuzione  al  documento  del  numero  di  protocollo  progressivo
fornito  dal  sistema  informatico  e della data di registrazione. La
registrazione,  salvo  impedimento, deve avvenire nello stesso giorno
di  formazione  o  arrivo  del  documento.  A  tal  fine il direttore
regionale  o di servizio autonomo cura la tempestiva trasmissione dei
documenti   ricevuti   al   servizio   o  struttura  competente  alla
trattazione  del  relativo  procedimento,  quando  non  si  tratti di
competenze  proprie.  Il  responsabile  del  procedimento trasmette i
documenti formati o ricevuti all'addetto alla registrazione fornendo,
ove necessario, gli opportuni chiarimenti.
    5.  La registrazione puo' essere svolta anche dal singoli servizi
o strutture stabili inferiori, mediante distinte postazioni abilitate
alla  registrazione e connesse al sistema informatico della struttura
organizzativa di appartenenza.
    6.  Non  sono  soggetti  a  registrazione  i giornali, i libri, i
bollettini,  le  Gazzette  ufficiali,  nonche' i documenti che per il
loro  contenuto  non  rivestono alcuna rilevanza pratica o giuridica.
Nei  casi  dubbi  le  determinazioni  al  riguardo  sono adottate dal
responsabile del procedimento.
    7.  Le  deliberazioni  della  giunta  regionale,  i  decreti  del
presidente  della giunta regionale ed i contratti in cui sia parte la
Regione  possono  essere  registrati  mediante  autonomi  sistemi  di
protocollo o repertorio.
    8. Ogni numero di protocollo individua un unico documento. Non e'
consentita  la  registrazione  di  un documento mediante un numero di
protocollo gia' utilizzato.
    Ogni documento formato deve trattare un unico argomento, indicato
dall'oggetto.  Qualora  un  documento ricevuto tratti piu' argomenti,
imputabili  ad  affari  o  procedimenti  amministrativi  diversi,  la
registrazione  deve  comprendere  i  riferimenti e collegamenti con i
diversi fascicoli o competenze interessate.