Art. 9. Contenuti della registrazione al protocollo informatico 1. Per ciascun documento formato o ricevuto viene eseguita la registrazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento, assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) il mittente o i mittenti per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti formati; d) l'oggetto; e) il contenuto del documento in forma riassuntiva; f) la data del documento formato se diversa da quella di registrazione; g) la data ed il protocollo del documento ricevuto se disponibili; h) la classificazione del documento a norma del successivo art. 14; i) il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento si riferisce, nonche', ove necessario, il collegamento con altri documenti contenuti in fascicoli diversi; j) il numero progressivo, interno ad ogni classifica, del fascicolo al quale il documento si riferisce; k) l'indicazione del servizio o struttura competente in ordine alla trattazione del procedimento amministrativo; l) l'impronta del documento informatico, formato o ricevuto, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in firma non modificabile. 2. In relazione a particolari esigenze gestionali i direttori regionali e dei servizi autonomi possono dispone la registrazione di ulteriori informazioni. 3. Il sistema deve consentire la ricerca dei documenti mediante l'utilizzo di uno qualunque degli indici suindicati nonche' permettere la creazione di ulteriori campi ai fini dell'inserimento di altri indici di ricerca che si rendessero necessari. 4. La stampa su carta del registro di protocollo viene effettuata con cadenza giornaliera. All'atto della chiusura annuale del protocollo gli operatori adottano la formalita' di cui all'art. 24, comma 3.