Art. 9.
       Contenuti della registrazione al protocollo informatico
    1.  Per  ciascun  documento  formato o ricevuto viene eseguita la
registrazione delle seguenti informazioni:
      a)    numero    di    protocollo   del   documento,   assegnato
automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
      b)    data    di   registrazione   di   protocollo,   assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
      c)  il  mittente  o  i  mittenti per i documenti ricevuti o, in
alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti formati;
      d) l'oggetto;
      e) il contenuto del documento in forma riassuntiva;
      f)  la  data  del  documento  formato  se  diversa da quella di
registrazione;
      g)   la  data  ed  il  protocollo  del  documento  ricevuto  se
disponibili;
      h)  la  classificazione  del  documento  a norma del successivo
art. 14;
      i)  il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento
si  riferisce,  nonche',  ove  necessario,  il collegamento con altri
documenti contenuti in fascicoli diversi;
      j)  il  numero  progressivo,  interno  ad  ogni classifica, del
fascicolo al quale il documento si riferisce;
      k)  l'indicazione del servizio o struttura competente in ordine
alla trattazione del procedimento amministrativo;
      l)  l'impronta  del  documento informatico, formato o ricevuto,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in firma non modificabile.
    2.  In  relazione  a  particolari esigenze gestionali i direttori
regionali  e dei servizi autonomi possono dispone la registrazione di
ulteriori informazioni.
    3.  Il  sistema deve consentire la ricerca dei documenti mediante
l'utilizzo   di   uno   qualunque  degli  indici  suindicati  nonche'
permettere  la  creazione di ulteriori campi ai fini dell'inserimento
di altri indici di ricerca che si rendessero necessari.
    4. La stampa su carta del registro di protocollo viene effettuata
con   cadenza   giornaliera.  All'atto  della  chiusura  annuale  del
protocollo  gli  operatori adottano la formalita' di cui all'art. 24,
comma 3.