Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione eroga a favore delle societa' aeroportuali di Torino-Caselle di Cuneo-Levaldigi e Biella-Cerrione fondi per: a) il riequilibrio della gestione; b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture. 2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1o gennaio 2000 qualora sia iniziato, con atto formale, il processo di unificazione societaria tra almeno due delle tre societa' aeroportuali.