Art. 2.
    1.  Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione eroga a favore
delle  societa'  aeroportuali  di Torino-Caselle di Cuneo-Levaldigi e
Biella-Cerrione fondi per:
      a) il riequilibrio della gestione;
      b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.
    2.  I  fondi  sono  erogati  sulla  base di un piano triennale di
sviluppo  dei  singoli aeroporti, approvato dalla giunta regionale, e
sono  resi  disponibili dal 1o gennaio 2000 qualora sia iniziato, con
atto  formale,  il processo di unificazione societaria tra almeno due
delle tre societa' aeroportuali.