Art. 5.
    1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il
triennio   2000-2002,  la  spesa  complessiva  di  lire  21  miliardi
ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.
    2.  Nello  stato  di  previsione della spesa per l'anno 2000 sono
istituiti  appositi  capitoli  con  le  seguenti  denominazioni  e le
dotazioni  a  fianco indicate: "Contributi alle societa' aeroportuali
di  Torino-Caselle,  di  Cuneo-Levaldigi  e di Biella-Cerrione per il
riequilibrio  della  gestione" e con la dotazione di lire 1 miliardo;
"Contributi   alle   societa'   aeroportuali  di  Torino-Caselle,  di
Cuneo-Levaldigi  e  di  Biella-Cerrione  per  il  miglioramento  e lo
sviluppo delle infrastrutture" e con la dotazione di lire 6 miliardi.
    3.  Alla  copertura  degli oneri, per l'anno finanziario 2000, si
provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.
    4.  La  dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede
di  predisposizione  dei  relativi  bilanci  e, nella stessa sede, si
provvede alla copertura degli oneri finanziari.
    L'erogazione  degli  aiuti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera
a),  sara'  disposta  dopo  il  parere favorevole dell'Unione ruropea
sulla legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 gennaio 2000
                                GHIGO