Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi. 2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: "Contributi alle societa' aeroportuali di Torino-Caselle, di Cuneo-Levaldigi e di Biella-Cerrione per il riequilibrio della gestione" e con la dotazione di lire 1 miliardo; "Contributi alle societa' aeroportuali di Torino-Caselle, di Cuneo-Levaldigi e di Biella-Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture" e con la dotazione di lire 6 miliardi. 3. Alla copertura degli oneri, per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170. 4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari. L'erogazione degli aiuti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), sara' disposta dopo il parere favorevole dell'Unione ruropea sulla legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 gennaio 2000 GHIGO