Art. 2. Regolamento di attuazione 1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione. 2. Il regolamento dispone in ordine: a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standards di qualita'; b) alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale; c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino"; d) alla definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i centri culturali e di documentazione e/o i musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino"; e) alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di spesa massimi e dalle percentuali di contribuzione, nonche' alla apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalita' di rendicontazione degli interventi.