Art. 2.
                      Regolamento di attuazione
    1.  Il  consiglio  regionale  approva,  su proposta della giunta,
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge, il regolamento di attuazione.
    2. Il regolamento dispone in ordine:
      a)   alla   qualificazione   ed  omogeneizzazione  dell'offerta
enoturistica  regionale  mediante  l'indicazione  degli  standards di
qualita';
      b) alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del
vino"  da  parte  di  tutti  i  soggetti  aderenti, di cui al comma 1
dell'art. 3,  anche  per  il  tramite  di  una  specifica ed omogenea
segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;
      c)  alla  definizione  dei  contenuti generali del disciplinare
tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";
      d)  alla  definizione  dei  parametri  qualitativi  cui  devono
adeguarsi  "i  centri culturali e di documentazione e/o i musei della
vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle
"Strade del vino";
      e) alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di
spesa  massimi  e  dalle  percentuali  di contribuzione, nonche' alla
apertura   dei   termini   per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo,  alla  documentazione  necessaria  ai fini istruttori, ai
criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le
modalita' di rendicontazione degli interventi.