Art. 3. Riconoscimento delle "Strade del Vino" 1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un comitato promotore che rappresenti: a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo l'itinerario indicato; b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lettera a), unitamente ad uno o piu' comuni o ad una provincia o ad una comunita' montana o ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Del comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della legge regionale 1 luglio 1981, n. 42, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonche' le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 3. Il comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.