Art. 3.
               Riconoscimento delle "Strade del Vino"
    1.  La  Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del
Vino",  in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta
di un comitato promotore che rappresenti:
      a)  almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte
all'Albo  di  cui  all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e
ricadenti lungo l'itinerario indicato;
      b)  almeno  un  quarto  delle  aziende  di cui alla lettera a),
unitamente ad uno o piu' comuni o ad una provincia o ad una comunita'
montana  o  ad  una  camera  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura.
    2.   Del   comitato   promotore   possono   far  parte  anche  le
organizzazioni  professionali  agricole, le associazioni cooperative,
le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi
della  legge regionale 1 luglio 1981, n. 42, i consorzi di tutela dei
vini  dell'Umbria,  le  associazioni  del  commercio  del  turismo  e
dell'artigianato  nonche' le istituzioni ed associazioni operanti nel
campo  culturale  ed  ambientale interessate alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
    3.   Il   comitato   promotore   unitamente  all'istanza  per  il
riconoscimento  della  "Strada  del Vino", trasmette alla Regione, ai
fini   dell'approvazione,   la   proposta   di  disciplinare  per  la
costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.