Art. 5. Associazione 1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi: a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attivita' non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste; c) possibilita' di adesione all'associazione di soggetti non inclusi nel comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 3; d) obbligo di devoluzione ai comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' analoga a quella dell'associazione. 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge. 3. L'associazione: a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformita' con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2; b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino"; c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali; d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino"; e) cura i rapporti con gli enti locali; f) puo' gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino"; g) puo' gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura"; h) puo' presentare le domande di contributo di cui all'art. 7. 4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa associazione, esso, ai fini dell'applicazione della presente legge, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'associazione stessa.