Art. 5.
                            Associazione
    1.  Entro  sessanta  giorni  dal riconoscimento della "Strada del
vino" si costituisce con atto notarile l'associazione per la gestione
della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:
      a)  assenza  di  fini  di lucro, nel senso che i proventi delle
attivita' non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme
indirette;
      b)  obbligo  di  reinvestire  l'eventuale  avanzo di gestione a
favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
      c) possibilita'  di  adesione  all'associazione di soggetti non
inclusi  nel  comitato  promotore e ricompresi fra quelli individuati
dai commi 1 e 2 dell'art. 3;
      d)  obbligo di devoluzione ai comuni interessati del patrimonio
residuo,  in  caso  di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilita' analoga a quella dell'associazione.
    2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' condizione per
l'assegnazione  dei  contributi  regionali  previsti  dalla  presente
legge.
    3. L'associazione:
      a)  procede  alla  realizzazione della "Strada del vino" e alla
sua gestione, in conformita' con quanto disposto dalla presente legge
e dal regolamento di cui all'art. 2;
      b)  diffonde  in collaborazione con i produttori vitivinicoli e
con  gli  altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del
vino";
      c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di
apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;
      d)  vigila  sulla  coerente attuazione del progetto da parte di
tutti  i  soggetti  aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento
della "Strada del vino";
      e) cura i rapporti con gli enti locali;
      f)   puo'   gestire   la   campagna   di  informazione  per  la
valorizzazione della "Strada del vino";
      g) puo' gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un
Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";
      h) puo' presentare le domande di contributo di cui all'art. 7.
      4.  Qualora  un  "Centro  culturale  e di documentazione e/o un
Museo  della  vite  e  del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito
direttamente    dalla    relativa   associazione,   esso,   ai   fini
dell'applicazione  della  presente  legge, deve entrare a far parte o
coordinarsi con l'associazione stessa.