Art. 7. C o n t r i b u t i 1. Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, la Regione concede contributi per i seguenti interventi: a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta; b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino"; c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria"; d) adeguamento agli standards di qualita' di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 2; e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite. 2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle associazioni di cui all'art. 5 e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di cento mila euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorita': a) associazioni per la "Strada del vino"; b) enti locali. 4. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 50 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro. 5. La giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalita' proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.