Art. 7.
                         C o n t r i b u t i
    1.  Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, la
Regione concede contributi per i seguenti interventi:
      a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del
vino" riconosciuta;
      b)   creazione   o  adeguamento  di  "centri  di  informazione"
finalizzati  ad  una  comunicazione  specifica sull'area vitivinicola
interessata dalla "Strada del vino";
      c)   creazione   o   adeguamento  di  "Centri  culturali  e  di
documentazione  e/o  Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura
in Umbria";
      d)  adeguamento  agli standards di qualita' di cui alla lettera
a) comma 2 dell'art. 2;
      e)  studi,  ricerche  e  pubblicazioni  di carattere storico ed
ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite.
    2.  I  contributi  di  cui  al  comma 1, lettere a), b), c) ed e)
possono essere concessi a favore delle associazioni di cui all'art. 5
e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino
ad  un  massimo,  rispettivamente,  di cento mila euro. I beneficiari
sono selezionati secondo il seguente ordine di priorita':
      a) associazioni per la "Strada del vino";
      b) enti locali.
    4.  I  contributi di cui alla lettera d) del comma 1, a favore di
aziende  produttrici  vitivinicole  singole e associate che intendono
aderire  ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 50 per cento
dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro.
    5.  La  giunta  regionale  verifica annualmente, tramite apposita
rendicontazione,  prodotta  dai  soggetti beneficiari, la rispondenza
del contributo erogato alle finalita' proposte e, in caso di totale o
parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.