Art. 8.
   Competenze dei comuni, delle province e delle comunita' montane
    1.   I   comuni   e   le   province  dispongono  in  merito  alla
localizzazione  della  segnaletica  informativa  lungo  le  strade di
rispettiva competenza, anche su proposta delle associazioni.
    2.  I comuni, le comunita' montane e le province possono gestire,
su proposta delle associazioni, i "centri di informazione".
    3.  Le  province  effettuano  il  controllo  sul  rispetto  delle
disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da
parte  delle associazioni e di altri soggetti interessati, propongono
alla Regione la revoca del riconoscimento di "Strada del vino".