Art. 8. Competenze dei comuni, delle province e delle comunita' montane 1. I comuni e le province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle associazioni. 2. I comuni, le comunita' montane e le province possono gestire, su proposta delle associazioni, i "centri di informazione". 3. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte delle associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di "Strada del vino".