Art. 9.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti dalla presente
legge e' istituito per memoria nel corrente bilancio di previsione il
cap. 7674 denominato: "Spese per interventi concernenti le strade del
vino dell'Umbria":
      voce 8020: Finanziamento con fondi propri;
      voce 8021 - Finanziamento con fondi statali;
      voce 8029 - Finanziamento con fondi comunitari.
    2.  Al  finanziamento degli oneri conseguenti si fara' fronte con
le  quote  di  spettanza  della  Regione  Umbria  a  valere sui fondi
comunitari  e  sulla  legge 27 luglio 1999, n. 268, nonche' con fondi
propri del bilancio regionale.
    3.  Con  legge  di  bilancio  o  di  variazione allo stesso sara'
provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.