Art. 9. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' istituito per memoria nel corrente bilancio di previsione il cap. 7674 denominato: "Spese per interventi concernenti le strade del vino dell'Umbria": voce 8020: Finanziamento con fondi propri; voce 8021 - Finanziamento con fondi statali; voce 8029 - Finanziamento con fondi comunitari. 2. Al finanziamento degli oneri conseguenti si fara' fronte con le quote di spettanza della Regione Umbria a valere sui fondi comunitari e sulla legge 27 luglio 1999, n. 268, nonche' con fondi propri del bilancio regionale. 3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sara' provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.