Art. 10. Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche 1. Alfine di garantire un piu' equilibrato sviluppo del settore commerciale, la giunta regionale puo', sulla base degli indirizzi generali programmatici, disporre la contemporanea sospensione del rilascio di autorizzazioni di tipo B da parte dei comuni ovvero limiti massimi annuali al loro rilascio. 2. Per l'ampliamento delle fiere e mercati gia' esistenti, o l'istituzione di nuovi, i comuni possono incrementare il rapporto tra il numero totale dei posteggi utilizzabili e la superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in sede fissa, nel limite massimo del 15 per cento per ciascun anno solare. Il numero totale dei posteggi utilizzabili e' ottenuto moltiplicando il numero di posteggi di ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si svolge nell'anno e sommando tutti i valori cosi' ottenuti a livello comunale.