Art. 10.
        Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche
    1.  Alfine  di garantire un piu' equilibrato sviluppo del settore
commerciale,  la  giunta  regionale  puo', sulla base degli indirizzi
generali  programmatici,  disporre  la  contemporanea sospensione del
rilascio  di  autorizzazioni  di  tipo  B  da parte dei comuni ovvero
limiti massimi annuali al loro rilascio.
    2.  Per  l'ampliamento  delle  fiere  e mercati gia' esistenti, o
l'istituzione di nuovi, i comuni possono incrementare il rapporto tra
il numero totale dei posteggi utilizzabili e la superficie di vendita
degli  esercizi al dettaglio in sede fissa, nel limite massimo del 15
per  cento  per  ciascun  anno  solare. Il numero totale dei posteggi
utilizzabili  e'  ottenuto  moltiplicando  il  numero  di posteggi di
ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si svolge
nell'anno  e  sommando  tutti  i  valori  cosi'  ottenuti  a  livello
comunale.