Art. 11.
         Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere
    1.  I  comuni  non  possono  procedere  all'istituzione  di nuovi
mercati   e   fiere   se   non   previo  riordino,  riqualificazione,
potenziamento o ammodernamento di quelli gia' esistenti, compreso, in
presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.
    2.  La  scelta  del  giorno  e della data di svolgimento di nuove
fiere  e  mercati  e'  effettuata  evitando  sovrapposizioni  con  le
iniziative dei comuni contermini.
    3.  Ai  fini  dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi
mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:
      a)  delle  previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le
zone in espansione o a vocazione turistica;
      b)  dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su
aree  pubbliche  nelle  varie  parti  del  territorio promuovendo, in
particolare,  la  presenza di mercati alimentari rionali di quartiere
che limitino la necessita' di mobilita' degli utenti;
      c)  delle  esigenze  di  tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico, storico, artistico e ambientale;
      d)  delle  esigenze  di  polizia  stradale,  ed in particolare,
relative  alla  facilita'  di  accesso  degli  operatori,  anche  con
automezzo,  e  dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle
aree problematiche;
      e)  delle  dotazioni  di opere di urbanizzazione primaria e dei
necessari   servizi   pubblici,  parcheggi  e  fermate  di  trasporto
pubblico;
      f)   delle   esigenze  di  natura  igienico-sanitaria  e  della
possibilita'  di  allaccio  alle  reti  elettrica, idrica e fognaria,
nonche'  della  necessita'  di  dotare  ciascun  mercato  di  servizi
igienici;
      g)  della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in
relazione  all'obiettivo  di  conseguire  una  dimensione  minima dei
posteggi  pari, salvo diversa e motivata scelta del comune nei centri
storici, a mq. trentadue;
      h)  della  necessita'  di utilizzare, per i nuovi mercati, aree
depolverizzate.
    4.  I  comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel
rispetto  di  quanto  previsto  al  comma 3 e solo previa indagine di
mercato  circa  la  capacita' del presumibile bacino di utenza, nelle
sue  componenti  stanziale  e turistica, a sostenere adeguatamente la
creazione   di   iniziative  a  merceologie  limitate,  tenuto  conto
dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del
servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.