Art. 11. Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere 1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli gia' esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale. 2. La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati e' effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei comuni contermini. 3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto: a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica; b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessita' di mobilita' degli utenti; c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale; d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilita' di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche; e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico; f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilita' di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonche' della necessita' di dotare ciascun mercato di servizi igienici; g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del comune nei centri storici, a mq. trentadue; h) della necessita' di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate. 4. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacita' del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.